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Il notiziario di Confindustria Umbria
Conversione DL Liquidità: modifiche introdotte per finanziamenti garantiti da Fondo Centrale di Garanzia
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Liquidità.
Di seguito alcune delle modifiche introdotte in tema di finanziamenti garantiti, che ampliano le caratteristiche delle misure previste dal DL Liquidità.
L’applicazione di tali provvedimenti è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione europea e alla pubblicazione di una relativa circolare da parte del Gestore.
Per le garanzie dirette fino al 100% (Art. 13 m) la misura prevede il rilascio da parte del Fondo, di una garanzia gratuita sui nuovi finanziamenti concessi in favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
- importo non superiore al 25% dei ricavi o al doppio del costo del personale risultante dall’ultimo bilancio o ultima dichiarazione, fino a un massimo di € 30.000 per impresa (prima della conversione era € 25.000), che può essere ripartito in più banche;
- durata del finanziamento fino a 120 mesi (prima della conversione era 72 mesi) con un preammortamento di 24 mesi.
La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; ad oggi il tasso di interesse è circa pari a 1,80%, 1,90%.
Esaurito il plafond dei 30.000 euro garantiti al 100%, l’impresa può chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100% avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l’intervento del Fondo e, comunque, nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.
I beneficiari della misura vengono ampliati comprendendo le associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
I finanziamenti già concessi, prima della conversione in legge del DL Liquidità, possono essere adeguati ai nuovi limiti tramite richiesta specifica.
Per richiedere i finanziamenti è necessario utilizzare i modelli “allegato 4 bis” e “integrazione allegato 4 bis”, disponibili in allegato.
Per le garanzie dirette fino a 80% o riassicurazione 90% (Art. 13 e), finalizzate ad operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, il nuovo finanziamento deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 25% dell’importo del debito residuo (prima della conversione era del 10%); inoltre la banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Per le garanzie dirette fino al 90% + 10% Confidi (Art. 13 n) per aziende con fatturato fino ad € 3,2 milioni la garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, al 25% del fatturato o al doppio del costo del personale.
Si riporta in allegato la circolare del Mediocredito che chiarisce alcune modalità di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020.
Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it
DATA: 12 GIU 2020
TAGS: CORONAVIRUS, FINANZIAMENTI, Fondo di Garanzia
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