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Conversione in legge Decreto Rilancio: chiarimenti dell’INL sulle modifiche introdotte

Indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 468 del 21 luglio 2020, allegata, fornisce ulteriori indicazioni con specifico riguardo alle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020 del DL Rilancio. Di seguito i temi di maggior interesse affrontati nella nota.

Cassa integrazione salariale: abrogazione del D.L. n. 52/2020
L’INL evidenzia che la legge di conversione abroga il D.L. n. 52/2020, “assorbendo” al suo interno le disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale e di emersione di rapporti di lavoro, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

Contratto di rete con causale di solidarietà
L’Ispettorato evidenzia che è stata introdotta la disposizione che permette di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica, a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, per perseguire le seguenti finalità:

  • impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto, in deroga alle modalità ordinarie, purché “con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.

Somministrazione irregolare
L’INL evidenzia che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore, l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.

Validità DURC
In sede di conversione del DL Rilancio è stato soppresso il comma dell’art. 81 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” (convertito da legge n. 27/2020), ai sensi del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza in tale periodo rientrano nella disciplina generale dettata dall’art. 103.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e proroga di contratti di apprendistato
L’INL ricorda che, per effetto della legge di conversione, i contratti di lavoro degli apprendisti e a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, sono prorogati di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione pertanto dell’apprendistato professionalizzante.

 

Più in generale, sulla conversione in legge del Decreto Rilancio è disponibile un approfondimento a cura di Confindustria Umbria. Vai alla notizia

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 27 LUG 2020
TAGS: DECRETO RILANCIO
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