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Regolamento REACH: modificato allegato XVII in materia di restrizioni sui diisocianati

Disposizioni del Regolamento UE 2020/1149 che entrerà in vigore il 24 agosto

Sulla GUUE del 4 agosto 2020 – L 252/24 IT è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 – disponibile in allegato – che prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

I diisocianati, come ricorda il Regolamento, sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti in tutta l’Unione.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste sia per quanto riguarda l’utilizzo, che per l’immissione nel mercato di queste sostanze.

In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Dal 24 febbraio 2022 sarà vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

Il Regolamento definisce «utilizzatori industriali e professionali» i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Il provvedimento entra in vigore il 24 agosto 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si rimanda al testo allegato per ogni ulteriore dettaglio.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – ambiente@confindustria.umbria.it sicurezza@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 05 AGO 2020
TAGS: diisocianati, REACH
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