Confindustria Umbria News
Il notiziario di Confindustria Umbria
Imprese alimentari e MOCA: procedura di registrazione
È stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 7320 del 18 agosto 2020 (BUR n. 74 del 23 settembre 2020) la procedura di registrazione per le imprese alimentari e per quelle dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA).
Il provvedimento prevede l’obbligo di “registrazione” per:
a) tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, ad eccezione degli stabilimenti soggetti a riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.852/2004;
b) le attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il regolamento (CE) n.853/2004;
c) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione, posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare, in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 50% del prodotto lavorato/anno;
d) l’attività effettuata da parte di intermediari, comportante la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di alimenti senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio;
e) farmacie, parafarmacie, erboristerie;
f) l’attività di vendita di alimenti per corrispondenza/internet/ forme speciali di vendita al dettaglio;
g) operatori del settore dei MOCA.
Gli stabilimenti e le attività citate che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di alimenti, bevande e materiali a contatto, non sono soggette a nuova registrazione.
Per tali stabilimenti, ai fini dell’anagrafe delle registrazioni, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL (DIP) sono tenuti ad utilizzare i dati già presenti presso i propri archivi o in altri sistemi informativi.
In tali casi una nuova procedura di registrazione dovrà essere avviata solo nel caso di:
- subingresso
- modifica della tipologia di attività.
Nella Determinazione sono indicati degli adempimenti specifici per alcuni settori produttivi, tra cui il trasporto (punto 4.8).
Riguardo alla produzione post primaria (punto 5), vengono specificate procedure per:
- produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione di vegetali, prodotti da forno e di pasticceria, alimenti di origine animale per i quali non è richiesto il riconoscimento;
- distributori automatici.
Gli operatori economici del settore Materiali a contatto con gli alimenti MOCA, infine, devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono tale attività di cui al regolamento (CE) n.2023/2006 (ad eccezione degli stabilimenti che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale). Tale comunicazione dovrà essere effettuata ai SUAP competenti per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività, che provvederanno all’inoltro ai Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL competenti per territorio.
È soggetto a notifica chi svolge attività di:
– produzione in proprio o per conto terzi di materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA;
– trasformazione di materie prime (comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.)
– assemblaggio (comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti, es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici, ecc.)
– deposito (comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla materie prime o MOCA).
In allegato il testo del provvedimento.
Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it
DATA: 02 OTT 2020
TAGS: imprese alimentari, moca
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