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Il notiziario di Confindustria Umbria
Modulo assenze del conducente: chiarimenti della Corte di Giustizia Europea
ANITA informa che la Corte di Giustizia Europea, con la recente sentenza del 7 maggio 2020 – allegata – ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti.
ANITA, a tal riguardo, ricorda le precedenti disposizioni sul tema:
- l’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo;
- la Commissione Europea ha affermato che il modulo assenze non è più obbligatorio, fermo restando che la Commissione stessa ha invitato gli Stati membri a continuare ad accettare questo modulo, per facilitare la dimostrazione dei motivi di assenza ivi indicati (tra cui malattia, ferie, congedo o recupero, disponibilità, ecc… );
- il Ministero dell’Interno con nota del 1° settembre 2016 ha ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 – che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce – non sono applicabili. Allo stesso tempo ha aggiunto che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
Ora, con tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che uno Stato membro può prevedere una normativa interna che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009”.
La Corte evidenzia esplicitamente come l’imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l’efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori.
In sostanza, quindi, con la pronuncia della CGUE è stato sancito il principio in base al quale la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009...” non è in contrasto con l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014.
ANITA evidenzia che, al momento, non risulta che il Ministero dell’Interno abbia dato – come fatto in precedenza – ulteriori indicazioni a riguardo, e dunque, anche alla luce della pronuncia sopra commentata, è consigliato compilare il modulo assenze.
Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227
DATA: 12 GIU 2020
TAGS: conducente, modulo assenze
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