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Regolamento REACH: obblighi per i dichiaranti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 ottobre 2020 – L 331/24, il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”.
L’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 numero 7 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il “dichiarante” è il “fabbricante o l’importatore di una sostanza, o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza”.
Il Regolamento, allegato, fissa i termini per gli aggiornamenti di cui all’art. 22, con particolare riferimento a:
- Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante;
- Modifiche della composizione della sostanza;
- Modifiche della fascia di tonnellaggio;
- Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;
- Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;
- Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;
- Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;
- Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X;
- Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;
- Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
- Altri aggiornamenti combinati;
- Aggiornamenti delle trasmissioni comuni;
- Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento.
Il provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Riferimenti:
Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it
DATA: 12 OTT 2020
TAGS: REACH, SOSTANZE CHIMICHE
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