ANITA informa che la Direzione Generale Motorizzazione – con la circolare n. 18789 dell’8 luglio 2020, allegata – ha reso noto di aver approntato una procedura per il rilascio “on line” del permesso di guida provvisorio, di cui all’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che “Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli UMC sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo”.
Al fine di consentire all’utenza di ottenere senza gravosi oneri burocratici il permesso di guida provvisorio che può essere rilasciato esclusivamente se, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità, la DG MOT ha stabilito che esso può essere emesso esclusivamente con procedura telematica.
La procedura per il rilascio del permesso di guida provvisorio sarà in linea dal 13 luglio 2020.
Il conducente, se già titolare di credenziali per l’accesso al sito www.ilportaledellautomobilista.it potrà collegarsi al portale e selezionare la funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio”, altrimenti potrà accreditarsi seguendo la modalità prevista sullo stesso portale. Successivamente dovrà:
- inserire nella pagina web presentata dalla predetta funzione i dati richiesti, tra cui:
a)l’indicazione della data di prenotazione della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
b)la denominazione e la sede della commissione medica locale presso la quale è stata prenotata la visita;
- assolvere all’imposta di bollo tramite pagamento elettronico.
Espletate queste operazioni, il conducente potrà stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF e conforme al modello allegato.
Il rilascio del permesso di guida provvisorio “on line” potrà essere richiesto dal conducente anche tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica, ovvero potrà presentare richiesta anche direttamente all’Ufficio della Motorizzazione; in tale caso, dovrà assolvere al pagamento dell’imposta di bollo tramite versamento su c/c postale n. 4028 o producendo una marca da bollo da apporre direttamente sul permesso di guida provvisorio.
Il permesso di guida provvisorio conterrà un codice univoco, generato dal portale dell’automobilista, che consentirà agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare, collegandosi al portale e digitando il numero della patente, l’autenticità del documento. Esso, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla commissione medica locale, dovrà essere allegato alla patente e consentirà al conducente di guidare fino alla data in cui è stato fissato l’accertamento sanitario.
Tale procedura si applica anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del codice della strada:
- lettera a) per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni;
- lettera b) per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
Qualora alla data fissata per la visita medica non fosse possibile procedere all’accertamento sanitario, unicamente per impedimento della commissione medica locale, il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita potrà essere richiesto dall’utente esclusivamente presso l’Ufficio Motorizzazione civile, previa presentazione di un’attestazione della commissione medica locale che indichi le cause dell’impedimento.
Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227