ANITA informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 19948 del 21 luglio 2020, allegata, dà piena attuazione al DPR n. 54/2019 che ha modificato l’art. 331 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, in materia di dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica necessaria per il rilascio della patente di guida.
Il testo dell’art. 331 dispone che l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica dal sanitario o dalla commissione medica locale – di cui all’articolo 119 del Codice della strada – al MIT.
Tale norma fa espresso riferimento al “certificato medico dematerializzato” per il rilascio, a qualsiasi titolo, della patente di guida.
Nei casi di richiesta di conseguimento o rinnovo dei certificati di abilitazione professionale, è possibile allegare all’istanza il certificato medico cartaceo, redatto sul modello precedentemente previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.
ANITA ricorda che è dal 6 luglio 2020 che i certificati medici che attestano l’idoneità psicofisica dei conducenti per il conseguimento e la conferma della patente di guida, seguono le procedure di dematerializzazione previste dall’art.119 del Codice della strada.
Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227