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Telematizzazione delle accise. Settore prodotti energetici: trasmissione dati delle contabilità

Facciamo seguito alla notizia del 28 settembre scorso inerente all’obbligo dal 1° ottobre 2020 dell’utilizzo di e-DAS per gli esercenti che estraggono benzina o gasolio usato come carburante, per informare che, al fine di garantire la trasmissione dell’e-DAS agli operatori, l’Agenzia delle Dogane ha inserito nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” i seguenti documenti:

I due nuovi tipi di documento, come previsto dalla nota allegata, dovranno essere utilizzati rispettivamente: dallo speditore per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento EDS, e dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato RDS.

In entrambi i casi, dovrà essere indicato nel campo 20 “Numero documento/verbale”, il Codice di Riferimento Standard (CRS).  Attualmente non sono presenti nei tracciati della telematizzazione il “Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo” e il “Numero progressivo DAS per SRC di riferimento”, quindi non devono essere indicati fino a indicazioni da parte dell’Agenzia.

Inoltre, è stata aggiornata la tabella “TA26 – Tabella errori e segnalazioni prodotti energetici” per gestire eventuali errori di compilazione dei campi sopra citati.

Tutte le modifiche saranno disponibili a partire dal 1° ottobre in ambiente reale.

Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it